Ausser im Fall des Artikels 35 Absatz 2 Buchstabe b sowie vorbehaltlich des Artikels 32 kann ein Mitglied jederzeit aus dem Fonds austreten, indem es dem Fonds eine schriftliche Mitteilung zugehen lässt. Der Austritt wird an dem in der Mitteilung bezeichneten Tag wirksam, frühestens aber zwölf Monate nach Eingang der Mitteilung beim Fonds.
Un Membro può, in qualunque momento, con riserva delle disposizioni del paragrafo 2 b) dell’articolo 35 e delle disposizioni dell’articolo 32, ritirarsi dal Fondo indirizzando al Fondo per iscritto un avviso di ritiro. Il ritiro ha effetto alla data specificata nell’avviso, ma in nessun caso prima che siano trascorsi dodici mesi dalla data in cui il Fondo riceve l’avviso.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.