0.970.6 Übereinkommen vom 27. Juni 1980 zur Errichtung des Gemeinsamen Rohstoff-Fonds (mit Anhängen)
0.970.6 Accordo del 27 giugno 1980 istitutivo del Fondo comune per i prodotti di base (con All.)
Art. 3 Aufgaben
Zur Erreichung seiner Ziele nimmt der Fonds folgende Aufgaben wahr:
- a)
- durch sein erstes Konto, entsprechend den Regelungen, die im folgenden beschrieben werden, zur Finanzierung internationaler Ausgleichslager und international koordinierter nationaler Lager im Gesamtrahmen von interna- tionalen Rohstoffübereinkünften beizutragen;
- b)
- durch sein zweites Konto, entsprechend den Regelungen, die im Folgenden beschrieben werden, andere Massnahmen im Rohstoffbereich als die Lagerhaltung zu finanzieren;
- c)
- durch sein zweites Konto Koordinierung und Konsultationen in bezug auf andere Massnahmen im Rohstoffbereich als die Lagerhaltung und auf ihre Finanzierung mit dem Ziel zu fördern, eine Schwerpunktstelle für den betreffenden Rohstoff zu bilden.
Art. 3 Funzioni
Per il conseguimento di tali obiettivi, il Fondo svolgerà le seguenti funzioni:
- a)
- contribuirà per mezzo del suo primo conto, secondo le modalità indicate qui di seguito, nel presente Accordo, al finanziamento di stock regolatori internazionali e di stock nazionali coordinati a livello internazionale, il tutto nel quadro di accordi o intese internazionali di prodotto;
- b)
- finanziare per mezzo del suo secondo conto altre misure diverse dallo stoccaggio nel settore dei prodotti di base, secondo le modalità indicate qui di seguito;
- c)
- favorire il coordinamento e le consultazioni per mezzo del suo secondo conto per quanto concerne le altre misure diverse dallo stoccaggio nel settore dei prodotti di base ed il loro finanziamento, in modo tale da servire da punto focale per ogni prodotto.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.