A. Risorse
1. Le risorse del secondo conto sono le seguenti:
- a)
- la quota di capitale rappresentata dai contributi diretti stanziati sul secondo conto, conformemente al paragrafo 3 dell’articolo 10;
- b)
- i contributi volontari versati sul secondo conto;
- c)
- gli utili netti delle operazioni del Fondo che eventualmente spettano al secondo conto;
- d)
- i prestiti;
- e)
- qualsiasi altra risorsa posta a disposizione del Fondo, da esso ricevuta od acquisita per le operazioni riguardanti il secondo conto, in applicazione del presente Accordo.
B. Limiti finanziari del secondo conto
2. La somma totale dei prestiti e donazioni che può concedere il Fondo, o ai quali può partecipare, in relazione alle operazioni del secondo conto, non può superare la somma totale delle risorse di detto conto.
C. Principi regolatori delle operazioni del secondo conto
3. Il Fondo può concedere prestiti o partecipare ad essi e, eccezion fatta per la quota di capitale rappresentato da contributi diretti stanziata sul secondo conto, concedere donazioni o partecipare ad esse, per il finanziamento, nel campo dei prodotti di base, di misure diverse da quelle di stoccaggio attingendo alle risorse del secondo conto, con riserva delle disposizioni del presente accordo e, in particolare, delle modalità e condizioni che seguono:
- a)
- dette operazioni devono essere misure di sviluppo atte a favorire i prodotti di base, volte a migliorare le strutture di mercato e a rendere più favorevole a lungo termine la concorrenzialità e le prospettive di determinati prodotti. Comprendono la ricerca‑sviluppo, i miglioramenti della produttività, la commercializzazione e le misure destinate a contribuire, generalmente mediante il cofinanziamento o l’assistenza tecnica, alla diversificazione verticale, siano esse applicate da sole, come nel caso delle derrate deperibili ed altri prodotti i cui problemi non possono essere adeguatamente risolti con lo stoccaggio, od insieme ad operazioni di stoccaggio ed in appoggio a tali operazioni;
- b)
- tali misure vengono patrocinate e seguite in comune da produttori e consumatori nell’ambito di un organismo internazionale di prodotto;
- c)
- le operazioni del Fondo a titolo del secondo conto possono assumere la forma di prestiti e donazioni concessi ad un organismo internazionale di prodotto o ad un organismo di quest’ultimo, oppure ad un Membro o a dei Membri designati da detto organismo, secondo modalità e condizioni reputate opportune dal Consiglio di amministrazione in considerazione della situazione economica dell’organismo internazionale di prodotto o del Membro o Membri interessati e della natura ed esigenze dell’operazione considerata. Tali prestiti possono essere coperti da garanzie di Stato o da altre adeguate garanzie dell’organismo internazionale di prodotto o dei Membro o Membri designati da detto organismo;
- d)
- l’organismo internazionale di prodotto, che patrocina un progetto finanziato dal Fondo con le risorse del secondo conto, sottopone al Fondo una proposta scritta dettagliata specificando l’oggetto, la durata, il luogo, il costo del progetto proposto ed il servizio incaricato dell’esecuzione;
- e)
- prima della concessione di qualsiasi prestito o donazione, il Direttore generale presenta al Consiglio di amministrazione una valutazione dettagliata della proposta, accompagnata dalle proprie raccomandazioni e, se dei caso, dal parere del Comitato consultivo conformemente al paragrafo 2 dell’articolo 25. Le decisioni concernenti la scelta e l’approvazione delle proposte vengono adottate dal Consiglio di amministrazione a maggioranza qualificata, conformemente al presente Accordo e a tutti i regolamenti adottati di conseguenza per le operazioni del Fondo;
- f)
- per la valutazione delle proposte di progetti che gli vengono presentate in vista di un finanziamento, il Fondo ricorre, normalmente, ai servizi di organismi internazionali o regionali e può, se del caso, ricorrere ai servizi di altri organismi competenti e di consulenti specializzati nel settore considerato. Il Fondo può pure affidare a tali organismi l’amministrazione dei prestiti o donazioni ed il controllo dell’esecuzione dei progetti da esso finanziati. Tali istituzioni, organismi e consulenti vengono scelti secondo i regolamenti adottati dal Consiglio dei governatori;
- g)
- concedendo un prestito e partecipando ad esso, il Fondo tiene nella debita considerazione le possibilità che hanno il contraente del prestito e qualunque garante di adempiere tale transazione;
- h)
- il Fondo conclude con l’organismo internazionale di prodotto, il servizio di detto organismo, il Membro o i Membri interessati, un accordo che specifichi la somma e che preveda in particolare tutte le garanzie dello Stato od altre adeguate garanzie, conformemente al presente Accordo ed ai regolamenti adottati dal Fondo;
- i)
- le somme da concedere a titolo di un’operazione di finanziamento vengono poste a disposizione del beneficiario unicamente per coprire le spese del progetto man mano che esse vengono effettivamente sostenute;
- j)
- il Fondo non rifinanzia progetti finanziati inizialmente da altre fonti;
- k)
- i prestiti sono rimborsabili nella valuta o valute con cui sono stati effettuati;
- l)
- il Fondo evita, per quanto è possibile, che le attività del suo secondo conto costituiscano duplicazioni di quelle di istituzioni finanziarie internazionali e regionali, ma può partecipare ad operazioni di cofinanziamento con tali istituzioni;
- m)
- fissando le priorità per l’impiego delle risorse del secondo conto, il Fondo attribuisce la dovuta importanza ai prodotti di base che rivestono interesse per i Paesi in via di sviluppo meno avanzati;
- n)
- quando vengono previsti dei progetti per il secondo conto, si concede la dovuta importanza ai prodotti di base che rivestono un interesse per i Paesi in via di sviluppo, particolarmente a quelli dei piccoli produttori‑esportatori;
- o)
- il Fondo tiene in debita considerazione l’importanza di evitare che una proporzione troppo elevata delle risorse del secondo conto venga impiegata a beneficio di un particolare prodotto di base.
D. Prestiti contratti per il secondo conto
4. I prestiti contratti dal Fondo per il secondo conto, in applicazione del paragrafo 5 a) dell’articolo 16, sono conformi ai regolamenti che il Consiglio deve adottare e sono sottoposti alle seguenti disposizioni:
- a)
- tali prestiti vengono contratti a condizioni liberali, specificate nei regolamenti che il Fondo deve adottare, e l’importo di tali prestiti non viene impiegato a condizioni più favorevoli di quelle con le quali era stato ottenuto;
- b)
- ai fini della contabilità, i proventi dei prestiti contratti vengono registrati in un conto di prestiti le cui risorse vengono ritenute, utilizzate, impegnate, investite o altrimenti alienate, separatamente dalle altre risorse del Fondo e dalle altre risorse del secondo conto;
- c)
- le altre risorse del Fondo, comprese le altre risorse del secondo conto, non devono essere gravate da perdite o utilizzate per il regolamento di impegni derivanti dalle operazioni od altre attività di tale conto di prestiti;
- d)
- i prestiti contratti per il secondo conto vengono approvati dal Consiglio di amministrazione.