1 Jede Vertragspartei kann das Abkommen jederzeit durch Notifizierung an die andere Vertragspartei kündigen. Das Abkommen tritt zwölf Monate nach dem Zeitpunkt dieser Notifikation ausser Kraft.
2 Die Vertragsparteien verpflichten sich, innert dieser Frist die Massnahmen zur Entflechtung ihrer Elementarschadenversicherungsregimes einzuleiten.
1 Ciascuna Parte contraente può denunciare in qualsiasi momento il presente Accordo con notifica all’altra Parte contraente. L’Accordo cessa di essere in vigore 12 mesi dopo la data di tale notifica.
2 Le Parti contraenti si impegnano ad adottare entro questo termine le misure per risolvere il loro regime relativo all’assicurazione contro i danni causati dagli elementi naturali.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.