1 Die Aufsicht über die Massnahmen zur Bekämpfung der Geldwäscherei obliegt bei Niederlassungsgeschäften der Aufsichtsbehörde des Tätigkeitslandes, bei Dienstleistungsgeschäften derjenigen des Sitzlandes.
2 Als Niederlassungsgeschäfte gelten die durch eine Niederlassung im Tätigkeitsland, als Dienstleistungsgeschäfte die vom Sitzland aus abgeschlossenen Versicherungsverträge.
1. In materia di lotta contro il riciclaggio di denaro, la sorveglianza delle attività esercitate mediante uno stabilimento compete all’autorità di sorveglianza del Paese di attività, quella delle attività fornite nell’ambito della libera prestazione dei servizi all’autorità di sorveglianza del Paese della sede sociale.
2. Ai sensi del presente Accordo, per attività esercitate mediante uno stabilimento s’intendono i contratti di assicurazione conclusi nel Paese di attività, per attività fornite nell’ambito della libera prestazione dei servizi quelli conclusi nel Paese della sede sociale.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.