1 Die Finanzaufsicht über ein Versicherungsunternehmen, einschliesslich der Tätigkeiten, die es über Niederlassungen und im Dienstleistungsverkehr ausübt, liegt in der alleinigen Zuständigkeit der Aufsichtsbehörde des Sitzlandes.
2 Die Finanzaufsicht umfasst, bezogen auf die gesamte Geschäftstätigkeit des Versicherungsunternehmens, insbesondere die Prüfung seiner Solvabilität und die Prüfung der Bildung versicherungstechnischer Rückstellungen und der Vermögenswerte zu deren Bedeckung.
3 Die Geldwäschereiaufsicht über die Versicherungsunternehmen richtet sich nach Abschnitt IV.
1. La sorveglianza finanziaria di un’impresa di assicurazione, compresa quella delle attività esercitate mediante uno stabilimento o nell’ambito della libera prestazione dei servizi, compete esclusivamente all’autorità di sorveglianza del Paese della sede sociale.
2. La sorveglianza finanziaria comprende in particolare, per l’insieme delle attività dell’impresa di assicurazione, la verifica del suo stato di solvibilità, della costituzione delle riserve tecniche di assicurazione e degli attivi destinati alla loro copertura.
3. La sorveglianza in materia di riciclaggio di denaro delle imprese di assicurazione è regolata al punto IV.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.