(1) Für die Vollstreckung rechtskräftiger Strafurteile über die in einem der beiden Vertragsstaaten begangenen Widerhandlungen gegen die gemäss Artikel 1 geltenden Vorschriften sind auch die Behörden des andern Staates zuständig, wenn die Vollstreckung in diesem Staate tatsächlich durchgeführt werden kann.
(2) Das Recht der Begnadigung steht dem Urteilsstaat zu.
(1) Le autorità dell’altro Stato sono parimente competenti per l’esecuzione delle decisioni penali cresciute in giudicato, inerenti a infrazioni alle prescrizioni applicabili secondo l’articolo 1 e commesse nell’uno dei due Stati contraenti, se l’esecuzione può effettivamente aver luogo in questo Stato.
(2) Il diritto di grazia spetta allo Stato nel quale e pronunciata la decisione.
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