(1) Jedem Vertragsstaat steht das Recht zu, diesen Vertrag unter Einhaltung einer Frist von sechs Monaten auf das Ende eines Kalenderjahres schriftlich zu kündigen.
(2) Das Fürstentum Liechtenstein hat das Recht, innerhalb eines Monats nach Erlass neuer schweizerischer Vorschriften, die gemäss Artikel l anwendbar sind, durch Abgabe einer Erklärung auf diplomatischem Weg von diesem Vertrag zurückzutreten. Eine solche Erklärung hat keine Rückwirkung.
(1) Ciascuno Stato contraente ha il diritto di disdire per scritto il presente accordo per la fine di un anno civile, mediante preavviso di sei mesi.
(2) Il Principato del Liechtenstein ha il diritto, nel termine di un mese a contare dalla promulgazione di nuove prescrizioni svizzere applicabili secondo l’articolo 1, di ritirarsi dal presente accordo. presentando per via diplomatica una pertinente dichiarazione. Siffatta dichiarazione non ha effetto retroattivo.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.