Waren aus dem Gebiet einer Vertragspartei, welche in das Gebiet der anderen Vertragspartei eingeführt werden, dürfen bezüglich interner Steuern und anderer interner Abgaben sowie aller Gesetze, Vorschriften und Anforderungen betreffend Verkauf, Verkaufsangebot, Erwerb, Transport, Verteilung oder Benützung im Inland nicht ungünstiger behandelt werden als gleiche Waren inländischen Ursprungs.
Alle merci del territorio di una Parte contraente importate nel territorio dell’altra Parte è accordato un trattamento non meno favorevole di quello accordato alle merci analoghe di origine nazionale per quanto riguarda le tasse ed altri tributi interni, tutte le leggi, i regolamenti e le prescrizioni riguardanti la vendita interna, l’offerta di vendita, l’acquisto, il trasporto, la distribuzione o l’uso.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.