Die Schweizerische Regierung wird der Einfuhr von Erzeugnissen mauretanischen Ursprungs eine Regelung zugestehen, die nicht weniger vorteilhaft ist als die, welche unter Vorbehalt der Bestimmungen des Artikels 2 irgendeinem Drittstaat zugestanden wird.
Il Governo della Confederazione Svizzera accorderà all’importazione in Svizzera dei prodotti originari dalla Repubblica Islamica di Mauritania, un trattamento non meno favorevole di quello accordato a qualsiasi altro Paese terzo, con riserva delle disposizioni di cui all’articolo 2.
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