Die Vertragsparteien gewähren sich gegenseitig die Behandlung der meistbegünstigten Nation in bezug auf Zölle und Zollformalitäten.
Die Meistbegünstigung bezieht sich jedoch nicht auf die Befreiungen, Zugeständnisse und Vorteile, die jede Vertragspartei
gewährt oder gewähren wird.
Le Parti Contraenti convengono d’accordarsi vicendevolmente, riguardo ai diritti e alle formalità doganali, il trattamento della nazione più favorita. Questo trattamento, tuttavia, non si riferisce ai vantaggi e alle concessioni o alle esenzioni che ciascuna Parte accorda o accorderà:
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.