Waren aus dem Gebiet einer Vertragspartei, welche in das Gebiet der anderen Vertragspartei eingeführt werden, dürfen bezüglich interner Steuern und anderer Abgaben sowie aller Gesetze, Vorschriften und Anforderungen betreffend Verkauf, Verkaufsangebot, Erwerb, Transport, Verteilung oder Benützung im Inland nicht ungünstiger behandelt werden als gleiche Waren inländischen Ursprungs.
Alle merci provenienti dal territorio di una Parte contraente e importate nel territorio dell’altra Parte non è riservato un trattamento meno favorevole di quello riservato alle merci simili di origine nazionale per quanto concerne le tasse e gli altri prelievi interni nonché tutte le leggi, regolamenti e prescrizioni concernenti la vendita interna, l’offerta sul mercato, l’acquisto, il trasporto, la distribuzione o l’utilizzazione.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.