Die Wettbewerbsbehörden konsultieren einander auf Antrag einer der Wettbewerbsbehörden zu allen Angelegenheiten im Zusammenhang mit diesem Kapitel.
Le autorità garanti della concorrenza si consultano a vicenda, su richiesta di ognuna delle due autorità, su ogni tipo di questione che può sorgere in relazione al presente capitolo.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.