11 Aufgehoben durch Art. 13 des Abk. vom 2. Juli 1953 zwischen der Schweiz und Italien betreffend den Grenz- und Weideverkehr (SR 0.631.256.945.41).
Le Parti contraenti s’impegnano a mantenere, negli accessi principali delle strade che collegano i due Stati, degli uffici di confine debitamente e sufficientemente autorizzati alla riscossione dei dazi doganali ed alle operazioni relative al transito sulle strade che saranno riconosciute come vie di transito.
Le formalità per le operazioni doganali, necessarie a qualsiasi genere di traffico, saranno da una parte e dall’altra semplificate e accelerate il più che sia possibile.
10 Vedi anche le disposizioni addizionali (Allegato F).
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.