Internationales Recht 0.9 Wirtschaft - Technische Zusammenarbeit 0.94 Handel
Diritto internazionale 0.9 Economia - Cooperazione tecnica 0.94 Commercio

0.946.294.541 Handelsvertrag vom 27. Januar 1923 zwischen der Schweiz und Italien

0.946.294.541 Trattato di commercio del 27 gennaio 1923 fra la Svizzera e l'Italia

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Art. 13

Die vertragschliessenden Teile behalten sich das Recht vor, diejenigen Erzeugnisse, die im Inlande mit einer Fabrikations- oder andern Abgabe belastet sind, oder die aus solchen Abgaben unterliegenden Stoffen hergestellt werden, einer Abgabe zu unterwerfen, die der innern fiskalischen Belastung gleichkommt.

Art. 12

I prodotti che formano oggetto di monopolî di Stato, come pure le materie proprie alla fabbricazione di prodotti monopolizzati, potranno, a garanzia dei monopoli, essere sottoposti a una tassa di entrata complementare, anche nel caso che i prodotti o le materie similari indigene non vi fossero sottoposte.

Questa tassa sarà rimborsata se, nel termine prescritto, si fornisca la prova che le materie tassate sono state adoperate in modo da escludere la fabbricazione d’un articolo monopolizzato.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.