Dal 24 al 27 ottobre 1951 si svolsero a Berna trattative tra una delegazione egiziana e una delegazione svizzera.
In tale occasione, è stato convenuto quanto segue:
- 1.
- La Banca Nazionale d’Egitto potrà disporre liberamente per una volta del saldo attuale sul conto «A» oltrepassante cinque milioni di franchi svizzeri.
- 2.
- Un pagamento parziale delle forniture destinate a Assouan potrà essere eseguito fino a concorrenza di cinque milioni di franchi svizzeri in totale per mezzo del conto «A» se le disponibilità di questo conto lo permettono senza pregiudicare seriamente la percentuale del 15 per cento prevista al numero 4. Il Governo egiziano regolerà il resto dei pagamenti da eseguire in divise libere.
- 3.
- I pagamenti indicati nei numeri 6 e 9 dell’allegato I all’accordo concernente i pagamenti, del 6 aprile 19502, saranno eseguiti in avvenire per mezzo del conto «B». Ogni persona residente in Egitto riceverà, per viaggi e soggiorni di vacanze, di studi, di scuola e di affari, delle assegnazioni conformemente alla legislazione egiziana concernente i paesi con moneta debole.
- 4.
- La percentuale del controvalore del cotone, tipo «Carnak» acquistato sul mercato libero e pagabile sul conto «A» sarà ridotta dal 30 per cento al 15 per cento.
- Nel caso in cui il conto «A» registrasse un saldo creditore inferiore a 2,5 milioni di franchi svizzeri a favore dell’Egitto e i 15 per cento non bastassero a eseguire i pagamenti previsti nell’allegato I all’accordo concernente i pagamenti, del 6 aprile 19503, questa percentuale potrà essere aumentata. Se quest’aumento non oltrepassa il 15 per cento del controvalore del cotone «Carnak» acquistato sul mercato libero, esso potrà essere fissato unilateralmente da una delle parti contraenti con preavviso sufficiente, ma non inferiore a 5 giorni. Per i contratti d’acquisto del cotone «Carnak» già stipulati al momento dell’entrata in vigore della nuova percentuale sarà ancora applicabile la percentuale valevole al momento della conclusione del contratto.
- Nel caso in cui l’aumento fino al 30 per cento non bastasse, le due parti si metteranno d’accordo circa le misure da prendere.
- Se il conto «A» raggiungesse di nuovo un saldo creditore per l’Egitto di cinque milioni di franchi svizzeri, l’aliquota del controvalore dei cotoni, tipo «Carnak», acquistati sul mercato libero potrà essere ridotta fino al 15 per cento mediante dichiarazione unilaterale d’una delle parti con preavviso di 7 giorni.
- 5.
- Tutte le merci svizzere saranno ammesse con effetto immediato all’importazione in Egitto senza limitazione qualsiasi. Ogni discriminazione tra prodotti essenziali e prodotti non essenziali è abolita. Il sistema del permesso d’importazione potrà essere mantenuto, ma solo unicamente a scopo di controllo statistico. Il Governo egiziano s’impegna a rilasciare automaticamente e senza termine dei permessi d’importazione per tutte le merci svizzere.
- 6.
- L’importo totale trasferibile a favore dei cittadini svizzeri rientrati definitivamente in Svizzera è limitato, secondo il numero 9 dell’allegato II all’accordo concernente i pagamenti, del 6 aprile 19504, a una somma di 7000 lire egiziane per persona.
- Il Governo egiziano esaminerà con benevolenza le domande che gli saranno sottoposte allo scopo di aumentare questa assegnazione fino a concorrenza di 10 000 lire egiziane per rimpatriato.
- 7.
- Gli importi trasferibili a titolo di eredità secondo i numeri 11 e 12 dell’allegato II all’accordo concernente i pagamenti, del 6 aprile 19505, sono limitati a 2000 lire egiziane per persona. Il Governo egiziano esaminerà con benevolenza le domande che gli saranno sottoposte intese ad aumentare tale somma fino all’importo di 2500 lire egiziane.
- La clausola che limita questi trasferimenti ai casi d’indigenza sarà abolita.
- 8.
- Il Governo svizzero chiede che ai trasferimenti secondo i numeri 7 e seguenti dell’allegato II all’accordo concernente i pagamenti del 6 aprile 19506 sia applicato, in luogo e vece del principio della nazionalità, quello del domicilio.
- Le Autorità egiziane si dichiarano pronte ad autorizzare, alle stesse condizioni applicabili alle persone di nazionalità svizzera, i trasferimenti indicati nel precedente capoverso, a favore di persone non svizzere, domiciliate in Svizzera da almeno tre anni, fino a tanto che non possono essere presse le disposizioni chieste al capoverso precedente. Il Governo egiziano esaminerà con benevolenza i casi che gli saranno sottoposti dalle Autorità svizzere relativi a trasferimenti destinati a persone non svizzere domiciliate in Svizzera da meno di tre anni.
- 9.
- Una Commissione mista egiziano-svizzera sarà costituita e si riunirà ogni sei mesi per discutere le questioni concernenti gli scambi commerciali e finanziari tra l’Egitto e la Svizzera.
- 10.
- Il presente accordo entrerà in vigore il 1o gennaio 1952. Gli accordi del 6 prile 19507 e il presente Protocollo potranno essere disdetti a contare dal 31 dicembre 1952, con un preavviso di tre mesi.
Fatto a Berna, in doppio esemplare, il 26 dicembre 1951.
Schaffner Delegato per gli accordi commerciali | A. M. Mostafa Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario |