Die Zahlungen zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Republik Obervolta, einschliesslich der aus dem Warenverkehr im Rahmen des vorliegenden Abkommens sich ergebenden Zahlungen, erfolgen in freien Devisen.
I pagamenti tra il Governo della Confederazione svizzera e il Governo della Repubblica dell’Alto‑Volta, compreso lo scambio delle merci nell’ambito del presente accordo, sono operati in moneta convertibile.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.