Die Regierung der Schweizerischen Eidgenossenschaft und die Regierung der Republik Obervolta verpflichten sich unter Achtung ihrer Souveränität, im Hinblick auf die Entwicklung ihrer Staaten insbesondere auf wirtschaftlichem und technischem Gebiet gemäss ihrer Gesetzgebung und nach Massgabe ihrer Möglichkeiten zusammenzuarbeiten und einander zu helfen.
Il Governo della Confederazione svizzera e il Governo della Repubblica dell’AltoVolta si obbligano, nel rispetto della loro sovranità, a cooperare e aiutarsi vicendevolmente per quanto concerne lo sviluppo dei loro paesi, segnatamente nel campo economico e tecnico, in conformità della loro legislazione e delle loro possibilità.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.