Die beiden Hohen Vertragsparteien kommen überein, einander in bezug auf die Zollgebühren und die Zollformalitäten die Meistbegünstigung zu gewähren.
Die Meistbegünstigung bezieht sich jedoch nicht auf die Vorteile, Zugeständnisse und Befreiungen, die jede der Hohen Vertragsparteien
gewährt oder gewähren wird.
Le due alte Parti contraenti convengono di accordarsi reciprocamente il trattamento della nazione più favorita per quanto concerne i diritti e le formalità doganali.
Questo trattamento, tuttavia, non si riferisce ai vantaggi, alle concessioni e alle esenzioni che ciascuna delle alte Parti contraenti accorda o accorderà:
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.