Das im folgenden Titel behandelte Internationale Ausstellungsbüro kann Reglemente ausarbeiten, die die allgemeinen Bedingungen für die Zusammensetzung und die Tätigkeit der Preisgerichte und das Verfahren bei der Verleihung von Auszeichnungen festlegen.
L’Ufficio Internazionale delle Esposizioni, di cui al titolo seguente, può emanare regolamenti disciplinanti le condizioni generali di composizione e di funzionamento delle giurie e determinanti il modo d’attribuzione delle ricompense.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.