L’articolo 4 della convenzione è abrogato e sostituito come segue:
Articolo 4, Frequenza delle esposizioni.
La frequenza delle esposizioni contemplate dalla presente convenzione è regolata secondo le norme seguenti:
- l.
- Le esposizioni generali sono distinte in due categorie:
- Prima categoria: le esposizioni generali che importano, per i paesi invitati, l’obbligo di costruire dei padiglioni nazionali;
- Seconda categoria: le esposizioni generali per le quali non è permesso, a nessun paese, di costruire un padiglione nazionale.
- 2.
- In uno stesso paese, non può essere organizzato, durante un periodo di quindici anni, più di una esposizione generale di prima categoria; un intervallo di dieci anni deve separare due esposizioni generali di qualsiasi categoria.
- 3.
- Quanto alle esposizioni indette in paesi diversi, valgono gli intervalli qui elencati,
- a.
- sei anni, per le esposizioni generali di prima categoria;
- b.
- quattro anni, per quelle di seconda categoria e di uguale caratterizzazione;
- c.
- due anni, per quelle di seconda categoria ma di differente caratterizzazione;
- d.
- due anni fra esposizioni generali di prima e di seconda categoria.
- 4.
- I termini previsti al paragrafo precedente sono applicati senza far distinzione tra esposizioni organizzate da un paese aderente o no alla convenzione.
- 5.
- Sul territorio dei paesi contraenti non possono essere tenute contemporaneamente esposizioni speciali della stessa natura. È obbligatorio un termine di cinque anni affinché esse possano essere ripetute nello stesso paese. Tuttavia l’Ufficio internazionale delle esposizioni può ridurre eccezionalmente quest’ultimo termine sino a un minimo di tre anni, allorchè ritiene che questo termine è giustificato dalla rapida evoluzione di tale o tal altro ramo della produzione. La stessa riduzione del termine può essere concessa alle esposizioni che tradizionalmente in certi paesi si tengono già a intervalli inferiori a cinque anni.
- 6.
- Esposizioni speciali di natura differente non possono aver luogo in uno stesso paese a meno di tre mesi d’intervallo.
- 7.
- I termini menzionati nel presente articolo decorrono dalla data di apertura effettiva dell’esposizione.