Frequenz der Ausstellungen. Die Häufigkeit der im vorliegenden Abkommen behandelten internationalen Ausstellungen ist nach den folgenden Grundsätzen geregelt:
6 Fassung gemäss dem ersten Art. des Prot. vom 10. Mai 1948, von der Bundesversammlung genehmigt am 5. Dez. 1950, in Kraft getreten für die Schweiz am 23. April 1951 (AS 1952 201 200; BBl 1950 I 753)
7 Für die neue Fassung dieses Artikels siehe das Prot. vom 16. Nov. 1966 (hiernach), welches allerdings nicht alle Mitgliedstaaten unterzeichnet haben (vergleiche den Geltungsbereich hiernach).
Frequenza delle esposizioni. La frequenza delle esposizioni internazionali contemplate dalla presente convenzione è regolata secondo le norme seguenti:
Le esposizioni generali sono distinte in due categorie:
Prima categoria: le esposizioni, generali che importano, per i paesi invitati, l’obbligo di costruire dei padiglioni nazionali;
Seconda categoria: le esposizioni generali che non permettono a nessun paese invitato di costruire un padiglione.
Per l’organizzazione delle esposizioni internazionali il mondo è suddiviso nelle tre zone seguenti: la zona dell’Europa, la zona delle due Americhe e una terza zona per il resto del mondo. I paesi il territorio dei quali si estende in due zone devono scegliere quella in cui desiderano essere classificati.
In uno stesso paese, non può essere organizzato, durante un periodo di quindici anni, più di una esposizione generale di prima categoria; un intervallo di dieci anni deve separare due esposizioni generali di qualsiasi categoria.
Un paese contraente può organizzare la partecipazione ad una esposizione generale di prima categoria solo allorchè questa esposizione segua almeno sei anni dopo l’esposizione generale di prima categoria precedente nella stessa zona o almeno due anni dopo in qualsiasi zona. Esso non può organizzare la partecipazione a una esposizione generale di seconda categoria che allorchè essa è separata dall’esposizione generale che l’ha preceduta da un intervallo di due anni nella stessa zona e di un anno in qualsiasi altra zona. Questi due intervalli sono portati rispettivamente a quattro e a due anni allorchè si tratta di esposizioni della stessa natura.
I termini provvisti al paragrafo precedente sono applicati senza far distinzione tra esposizioni organizzate da un paese aderente o no alla convenzione.
Sul territorio dei paesi contraenti non possono essere tenute contemporaneamente esposizioni speciali della stessa natura. È obbligatorio, un termine di cinque anni affinché esse possano essere ripetute nello stesso paese. Tuttavia l’ufficio internazionale delle esposizioni può ridurre eccezionalmente quest’ultimo termine sino a un minimo di tre anni, allorchè ritiene che questo termine è giustificato dalla rapida evoluzione di questo o quell’altro ramo della produzione. La stessa riduzione del termine può essere concessa alle esposizioni che tradizionalmente in certi paesi si tengono già a intervalli inferiori a cinque anni.
Esposizioni speciali di natura differente non possono aver luogo in uno stesso paese a meno di tre mesi d’intervallo.
I termini menzionati nel presente articolo decorrono dalla data di apertura effettiva dell’esposizione.
6 Nuovo testo giusta l’art. I del prot. del 10 mag. 1948, approvato dall’AF il 5 dic. 1950 e in vigore per la Svizzera dal 23 apr. 1951 (RU 1952 207 206; FF 1950 I 753 ediz. ted. e fr.).
7 Per il nuovo tenore di questo art. vedi il prot. del 16 nov. 1966 (vedi l’all. qui appresso), il quale non è stato firmato da tutte le parti contraenti (vedi il campo d’applicazione qui appresso).
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.