Auf Verlangen einer Partei führen die Parteien falls nötig Konsultationen durch, um die Umsetzung dieses Abkommens und die Notwendigkeit von Änderungen zu prüfen.
Su richiesta di una Parte, le Parti si consultano, se necessario, per verificare l’attuazione della presente Convenzione e la necessità di apportarvi modifiche.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.