Edelmetall- und Mehrmetallwaren aus der einen Partei, die nicht den anerkannten gesetzlichen Bestimmungen der anderen Partei entsprechen, werden unter Angabe der genauen Gründe an den Absender zurückgewiesen. Die zuständige Behörde der anderen Partei wird darüber informiert.
Se lavori di metalli preziosi e lavori plurimetallici provenienti da una delle Parti non sono ritenuti conformi alle disposizioni legali dell’altra Parte, essi vengono rinviati all’esportatore con l’indicazione del motivo preciso del respingimento. L’autorità competente dell’altra Parte ne viene informata.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.