Die Dauer der Schonzeiten ist in der Ausführungsverordnung unter Berücksichtigung der Fortpflanzungsperioden der als schutzwürdig erachteten Arten festgelegt.
13 Fassung gemäss Notenaustausch vom 10./24. April 2017, in Kraft seit 28. Jan. 2022 (AS 2022 178).
L’estensione temporale dei periodi di divieto di pesca sarà stabilita nel regolamento di applicazione in modo da tutelare i periodi riproduttivi delle specie ritenute meritevoli di protezione.
13 Nuovo testo giusta lo scambio di note del 10/24 apr. 2017, in vigore dal 28 gen. 2022 (RU 2022 178).
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