Die hohen vertragschliessenden Staaten werden sich durch Vermittlung der französischen Regierung die Gesetze und administrativen Erlasse gegenseitig mitteilen, welche in bezug auf vorliegende Übereinkunft bereits erlassen sind oder noch erlassen werden.
Le alte Parti contraenti si comunicheranno, per mezzo del Governo francese, le leggi e le decisioni amministrative concernenti l’oggetto della presente Convenzione, che fossero già state emanate o che saranno emanate in avvenire nei loro Stati.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.