1. Um das Vertrauen in die effiziente Durchführung dieses Abkommens zu festigen, hat jede Partei das Recht, die Massnahmen der Ausfuhrpartei einer Kontrolle und Überprüfung zu unterziehen; dies kann Folgendes umfassen:
2. Die Verfahren gemäss Absatz 1 Buchstaben a und b sind nach den Bestimmungen von Anhang VI durchzuführen.
1. Per consolidare la fiducia nell’attuazione efficiente del presente Accordo, ogni Parte ha il diritto di sottoporre le misure della Parte esportatrice a un controllo e a una verifica, che possono includere:
2. Le procedure di cui al capoverso 1 lettere a e b devono essere effettuate secondo le disposizioni dell’allegato VI.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.