(1) Der tägliche Weidgang ist gestattet, sofern beim Eintrittszollamt für die Herden oder Tiere eines jeden Viehbesitzers ein Gesundheitsschein hinterlegt wird, auf dem der gesamte Viehbestand des Besitzers (unter Angabe von Ohrmarken oder Hornbrand jedes Tieres) angegeben wird.
(2) Die Besitzer haben den Zollorganen von allen zur Weide gehenden Tieren eine eigenhändig unterzeichnete Liste mit genauer Beschreibung zu übergeben.
(3) Während des Weidganges sind die Tiere periodischen Untersuchungen durch einen amtlichen Tierarzt in ihrem Herkunftsstandort zu unterziehen.
(1) Il pascolo giornaliero è permesso purchè sia depositato all’ufficio doganale di entrata, per le singole mandre o i singoli animali di ogni proprietario, un certificato di sanità sul quale sarà indicato tutto l’effettivo degli animali del proprietario, unitamente alle marche metalliche o alle marche a fuoco di ogni singolo animale.
(2) Il proprietario degli animali è tenuto a consegnare agli agenti doganali un elenco dettagliato degli animali ammessi al pascolo, munito della sua firma e contenente l’esatta descrizione degli animali.
(3) Durante il periodo di pascolo, gli animali saranno sottoposti a visite periodiche da parte di un veterinario ufficiale della località di loro provenienza.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.