(1) Jedes Mitglied ist berechtigt, die Anzahl der ihm zustehenden Stimmen abzugeben, darf aber seine Stimmen nicht teilen. Mit den ihm nach Absatz 2 übertragenen Stimmen kann es jedoch anders abstimmen.
(2) Jedes Ausfuhrmitglied kann ein anderes Ausfuhrmitglied und jedes Einfuhrmitglied ein anderes Einfuhrmitglied schriftlich ermächtigen, auf den Sitzungen des Rates seine Interessen zu vertreten und sein Stimmrecht auszuüben.
1) Ogni Membro ha diritto di esprimere tutti i voti di cui dispone e non è autorizzato a frazionarli. Tuttavia un Membro può disporre differentemente dei voti che gli sono dati per procura, in base alle disposizioni del paragrafo 2) del presente articolo.
2) Ogni Membro esportatore può autorizzare per scritto qualsiasi altro Membro esportatore e ogni Membro importatore può autorizzare qualsiasi altro Membro importatore a rappresentare i suoi interessi e a esercitare il suo diritto di voto in una o più riunioni del Consiglio.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.