Die Ausschaffung eines Hilfsbedürftigen hat zu unterbleiben, wenn und solange es der Gesundheitszustand desselben erfordert. Die Frauen können nicht von ihren Ehemännern und Kindern unter 16 Jahren nicht von ihren Eltern getrennt werden, ausgenommen in den im folgenden Artikel vorgesehenen Fällen.
Il rimpatrio d’un indigente sarà differito, se il suo stato di salute lo richiede e finchè lo richieda. Le donne non potranno essere separate dai loro mariti, nè i fanciulli di età minore di sedici anni dai loro genitori, eccetto i casi previsti nell’articolo seguente.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.