Der Vollzugsausschuss ist der Bevollmächtigte des Welthilfsverbandes und kann die mit Auflagen, Bedingungen oder besonderen Zweckbestimmungen übergebenen Gelder zu treuen Händen verwalten. Der Vollzugsausschuss hat die umfassendsten Vollmachten zur Vornahme aller Rechtshandlungen für Rechnung des Welthilfsverbandes, die dessen Zweck entsprechen.
Der Vollzugsausschuss vertritt den Welthilfsverband gegenüber dem Völkerbund, den Regierungen, den in Art. 5 des Abkommens erwähnten Organisationen sowie gegenüber allen natürlichen und juristischen Personen. Er kann für Rechnung des Welthilfsverbandes vor Gericht klagen und verklagt werden. Er kann Vergleiche abschliessen.
Der Vollzugsausschuss sammelt die Gelder, verwendet sie, legt sie an, verwaltet sie als Trustee oder Treuhänder und schliesst im Namen des Welthilfsverbandes alle Bank- und Versicherungsgeschäfte ab.
Der Vollzugsausschuss tätigt und genehmigt Handelsgeschäfte jeder Art; er leitet die Verproviantierungsangelegenheiten.
Der Vollzugsausschuss stellt Vorschriften für die Anlegung der Gelder des Welthilfsverbandes auf.
Bei Eintritt einer Landesnot ist der Vollzugsausschuss befugt, den Welthilfsverband in Tätigkeit zu setzen und die Durchführung der Hilfeleistungen sowie die Aufrufe zu Geldspenden anzuordnen.
Il comitato esecutivo è il mandatario dell’Unione internazionale di soccorso e può essere l’amministratore fiduciario dei mezzi offerti con oneri, condizioni o destinazioni speciali. Il comitato esecutivo ha i poteri più estesi per compiere tutti gli atti conformi allo scopo dell’Unione internazionale di soccorso e per conto della stessa.
Il comitato esecutivo rappresenta l’Unione internazionale di soccorso di fronte alla Società delle Nazioni, ai Governi, alle organizzazioni menzionate nell’art. 5 della Convenzione e a tutto le persone fisiche e giuridiche. Esso può intentare un’azione in giudizio o essere convenuto in nome e per conto dell’Unione internazionale di soccorso. Ha pure la facoltà di conchiudere transazioni.
Il comitato esecutivo raccoglie i fondi, li impiega, li investe, li gerisce come trustee o amministratore fiduciario e tratta in nome dell’Unione internazionale di soccorso tutte le operazioni bancarie e di assicurazioni.
Il comitato esecutivo conchiude e autorizza affari di qualsiasi specie; esso regola gli approvvigionamenti.
Il comitato esecutivo stabilisce dei regolamenti per il collocamento dei fondi dell’Unione internazionale di soccorso.
In caso di calamità, il comitato esecutivo ha il potere di mettere in azione l’Unione internazionale di soccorso e di organizzare i soccorsi come pure gli appelli per raccogliere doni in denaro.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.