Internationales Recht 0.8 Gesundheit - Arbeit - Soziale Sicherheit 0.85 Fürsorge
Diritto internazionale 0.8 Sanità - Lavoro - Sicurezza sociale 0.85 Assistenza

0.854.0 Abkommen vom 12. Juli 1927 zur Errichtung eines Welthilfsverbandes (und Statuten)

0.854.0 Convenzione del 12 luglio 1927 che stabilisce un'Unione internazionale di soccorso (e statuti)

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Art. 7

Der Welthilfsverband hat seinen Sitz in der gleichen Stadt wie der Völkerbund.

Sein Verwaltungsdienst kann sich ganz oder zum Teil an jedem beliebigen vom Vollzugsausschuss bezeichneten Orte befinden.

Art. 7

L’Unione internazionale di soccorso ha la sua sede nella città dove è stabilita la Società delle Nazioni.

Essa può avere intieramento o in parte i suoi servizi amministrativi in qualsiasi luogo designato dal comitato esecutivo.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.