1 Auf eine Erstattung des im Beschäftigungsland zur Abdeckung des Risikos der Ganzarbeitslosigkeit erhobenen Anteils der Arbeitslosenversicherungsbeiträge der Grenzgänger an den Wohnsitzstaat wird bis auf weiteres beiderseits verzichtet.
2 Bei wesentlich geänderten Verhältnissen können die Regierungen der beiden Vertragsstaaten Ausgleichszahlungen vereinbaren.
1 Fino a nuovo ordine, i due Stati contraenti rinunciano a restituire allo Stato di domicilio la parte dei contributi d’assicurazione‑disoccupazione dei frontalieri riscossa, nel Paese in cui l’attività salariata è esercitata, per coprire i rischi della disoccupazione completa.
2 Nel caso di mutamento considerevole della situazione, i governi dei due Stati contraenti possono convenire di pagare indennità compensative.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.