1 Dieses Abkommen wird für die Dauer eines Jahres, gerechnet vom Tage seines Inkrafttretens an, geschlossen; es gilt jeweils für ein weiteres Jahr, wenn es nicht von einer Vertragspartei spätestens drei Monate vor Ablauf der Jahresfrist schriftlich gekündigt wird.
2 Tritt das Abkommen infolge Kündigung ausser Kraft, so gelten seine Bestimmungen für die bis dahin erworbenen Leistungsansprüche weiter, jedoch nicht länger als für die Dauer eines Jahres nach dem Ausserkrafttreten.
1 Il presente Accordo è concluso per un periodo di un anno a contare dal giorno della sua entrata in vigore; la sua validità è successivamente rinnovata tacitamente di anno in anno, a meno che una Parte contraente lo disdica per scritto almeno tre mesi prima della fine dell’anno di validità in corso.
2 Se l’Accordo cessa di produrre i suoi effetti in seguito a disdetta, le sue disposizioni continuano ad applicarsi ai diritti a prestazioni acquisiti fino a quel momento, ma non oltre un anno a contare dal momento in cui ha cessato d’essere vigente.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.