1 Steuer‑ und Gebührenbefreiung nach den Vorschriften über die Arbeitslosenversicherung eines Vertragsstaates gelten gegenüber Personen und Dienststellen des anderen Vertragsstaates.
2 Urkunden und Schriftstücke jeglicher Art, die in Durchführung dieses Abkommens vorgelegt werden müssen, bedürfen keiner Beglaubigung.
1 L’esonero dai diritti di bollo e dalle tasse secondo le prescrizioni sull’assicura-zione‑disoccupazione di uno Stato contraente s’estende alle persone e alle autorità dell’altro Stato contraente.
2 Gli atti e gli altri documenti di qualsiasi natura, che devono essere presentati in virtù del presente Accordo, sono esonerati dal visto di legalizzazione.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.