1. Hebemaschinen und Hebegeräte sind nach ihrer Aufstellung auf der Baustelle und vor Gebrauch zu untersuchen und in geeigneter Weise zu erproben; die Untersuchungen sind an Ort und Stelle in Zeitabständen zu wiederholen, die durch die Gesetzgebung vorzuschreiben sind.
2. Alle für das Heben oder das Senken von Material oder als Aufhängemittel verwendeten Ketten, Ringe, Haken, Schäkel, Kettenwirbel und Flaschenzüge sind regelmässig zu überprüfen.
1. Gli apparecchi ed i dispositivi di sollevamento devono essere esaminati e debitamente collaudati, dopo il loro montaggio sul cantiere e prima della loro utilizzazione, e riesaminati sul loro luogo di funzionamento a intervalli che saranno prescritti dalla legislazione nazionale.
2. Le catene, gli anelli, i ganci, cappi, maglie a molinello e le carrucole (taglie) utilizzati per sollevare o calare materiali o come mezzo di sospensione, devono essere verificati periodicamente.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.