Die zuständigen Behörden oder mit ihrer Ermächtigung die Verbindungsstellen legen im gegenseitigen Einvernehmen die für die Durchführung des Abkommens und dieser Vereinbarung erforderlichen Formulare fest.
«1 Gli organismi di collegamento ai sensi dell’articolo 25 lettera c della Convenzione sono:
in Svizzera:
in Svezia:
2 Le autorità competenti di ciascuno degli Stati contraenti si riservano il diritto di designare altri organismi di collegamento; esse s’informano reciprocamente.
3 Nuovo testo giusta il n. I dello scambio di lettere del 1o aprile 1986, in vigore dal 1o giugno 1986 (RU 1986 1390).
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.