Internationales Recht 0.8 Gesundheit - Arbeit - Soziale Sicherheit 0.83 Soziale Sicherheit
Diritto internazionale 0.8 Sanità - Lavoro - Sicurezza sociale 0.83 Sicurezza sociale

0.831.109.714.12 Verwaltungsvereinbarung vom 20. Oktober 1978 über die Durchführung des Abkommens zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und dem Königreich Schweden über Soziale Sicherheit vom 20. Oktober 1978

0.831.109.714.12 Accordo amministrativo del 20 ottobre 1978 concernente le modalità di applicazione della Convenzione di sicurezza sociale del 20 ottobre 1978 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Svezia

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Art. 2

Die zuständigen Behörden oder mit ihrer Ermächtigung die Verbindungsstellen legen im gegenseitigen Einvernehmen die für die Durchführung des Abkommens und dieser Vereinbarung erforderlichen Formulare fest.

Art. 1

«1 Gli organismi di collegamento ai sensi dell’articolo 25 lettera c della Convenzione sono:

in Svizzera:

a.
la Cassa svizzera di compensazione in Ginevra, per l’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità;
b.
l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali in Berna, per tutti gli altri casi;

in Svezia:

l’Ufficio Nazionale d’Assicurazione Sociale in Stoccolma.»3

2 Le autorità competenti di ciascuno degli Stati contraenti si riservano il diritto di designare altri organismi di collegamento; esse s’informano reciprocamente.

3 Nuovo testo giusta il n. I dello scambio di lettere del 1o aprile 1986, in vigore dal 1o giugno 1986 (RU 1986 1390).

 

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