Die Verbindungsstellen übermitteln einander jährlich eine Statistik über die in den anderen Vertragsstaat vorgenommenen Zahlungen.
Le prestazioni in contanti, dovute in virtù della legislazione di uno degli Stati contraenti, sono pagate direttamente dall’istituto debitore all’avente diritto che abita nel territorio dell’altro Stato contraente. Le autorità competenti possono accordarsi circa un’altra procedura di pagamento.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.