Die zuständigen Behörden der beiden Vertragsstaaten können im gegenseitigen Einvernehmen Ausnahmen von den Artikeln 6 und 7 vereinbaren.
Le autorità competenti dei due Stati contraenti hanno la facoltà di prevedere di comune accordo deroghe alle disposizioni degli articoli 6 e 7.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.