(1) Die Träger, die nach diesem Abkommen Leistungen zu erbringen haben, werden durch Zahlung in ihrer Landeswährung von ihrer Verpflichtung befreit.
(2) Hat ein Träger an einen Träger des anderen Vertragsstaates Zahlungen vorzunehmen, so sind diese in der Währung des zweiten Vertragsstaates zu leisten.
(3) Falls ein Vertragsstaat Bestimmungen zur Einschränkung des Devisenverkehrs erlassen sollte, so treffen die Vertragsstaaten unverzüglich Massnahmen, um die Überweisung der gemäss den Bestimmungen dieses Abkommens beiderseits geschuldeten Beträge sicherzustellen.
(1) Gli istituti debitori di prestazioni in applicazione della presente convenzione soddisfano i loro obblighi pagando gli importi nella valuta del loro Paese.
(2) Quando un istituto deve effettuare pagamenti a un istituto dell’altro Stato contraente, questi versamenti devono essere fatti nella valuta del detto Stato.
(3) Nel caso in cui uno Stato contraente dovesse decretare disposizioni in vista di sottoporre a restrizioni il commercio delle valute, gli Stati contraenti prenderanno tosto misure per assicurare il trasferimento delle somme dovute da una parte e dall’altra, conformemente alle disposizioni della presente convenzione.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.