(1) Dieses Abkommen gilt für die Staatsangehörigen der Vertragsstaaten sowie für ihre Familienangehörigen und Hinterlassenen, soweit diese ihre Rechte von einem Staatsangehörigen ableiten.
(2) Das Abkommen gilt, mit Ausnahme der Artikel 4, 5, 7 Absätze 3 und 4 sowie Artikel 11–19, auch für andere Personen, einschliesslich der Flüchtlinge und Staatenlosen, für welche die Gesetzgebung eines der Vertragsstaaten gilt oder galt, sowie für Personen, die ihre Rechte von einer dieser Personen ableiten. Günstigere innerstaatliche Rechtsvorschriften bleiben unberührt.
(1) La presente convenzione si applica ai cittadini degli Stati contraenti, come pure ai membri delle loro famiglie e ai loro superstiti, in quanto i loro diritti derivano da un cittadino.
(2) Essa si applica parimenti, eccettuati gli articoli 4, 5, 7 paragrafi 3 e 4, come pure 11 a 19, alle altre persone, compresi i rifugiati e gli apolidi, cui la legislazione di uno Stato contraente è o era applicabile, nonché alle persone i cui diritti derivano da una delle persone precitate. Restano riservate le disposizioni più favorevoli del diritto interno.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.