In den Fällen des Artikels 33 Absatz 2 des Abkommens zieht der Träger des Vertragsstaates, in dessen Gebiet sich der Schuldner befindet, die Gesamtforderung beim Schuldner ein, sofern der Träger des anderen Vertragsstaates es beantragt.
Nei casi menzionati nell’articolo 33 capoverso 2 della Convenzione, l’istituzione dello Stato contraente sul cui territorio si trova il debitore riscuote presso quest’ultimo il credito complessivo a condizione che l’istituzione dell’altro Stato contraente ne faccia richiesta.
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