Wohnt die Person, die eine Invalidenrente nach den Rechtsvorschriften der einen Partei beantragt hat oder bezieht, im Gebiet der anderen Partei, so kann der zuständige Träger jederzeit die Verbindungsstelle dieser Partei ersuchen, ärztliche Untersuchungen vorzunehmen oder weitere von den für ihn geltenden Rechtsvorschriften verlangte Auskünfte einzuholen.
Nel caso in cui il richiedente o il beneficiario di una rendita d’invalidità secondo la legislazione di una Parte risiede sul territorio dell’altra Parte, l’istituzione competente può chiedere in qualsiasi momento all’organismo di collegamento di questa Parte di procedere ad esami medici o fornire altre informazioni richieste dalla legislazione della prima Parte.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.