Die Schweizerische Ausgleichskasse entscheidet über das Rentengesuch und stellt ihre Verfügung dem Gesuchsteller zu; eine Durchschrift davon sendet sie an die «Sociale Verzekeringsbank», soweit möglich unter Beifügung der von dieser Stelle gemäss Artikel 4, Absatz 2, gewünschten Angaben.
La Cassa svizzera risolve circa alla domanda e notifica la decisione al richiedente. Essa ne comunica una copia alla «Sociale Verzekeringsbank» e vi aggiunge, in quanto possa, le informazioni chieste da quest’ultima in conformità dell’articolo 4, capoverso 2.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.