4 Aufgehoben durch Art. 28 Abs. 3 des Abk. vom 27. Mai 1970 (SR 0.831.109.636.2).
1. I cittadini olandesi che sono o sono stati soggetti all’assicurazione svizzera per la vecchiaia e i superstiti hanno diritto, non altrimenti che i cittadini svizzeri, alle rendite ordinarie della medesima, se al momento in cui accade l’evento assicurato:
2. Nel caso di morte d’un cittadino olandese, il quale soddisfaccia alle condizioni stabilite nel numero 1, lettera a o b, i suoi superstiti hanno diritto alle rendite ordinarie dell’assicurazione svizzera per la vecchiaia e i superstiti.
3. I cittadini olandesi, che non adempiono le condizioni stabilite nel numero 1, lettera a o b, come pure i loro superstiti, hanno diritto al rimborso dei contributi pagati dall’assicurato e dal suo datore di lavoro.
4. I cittadini olandesi che, in virtù del numero che precede, hanno ottenuto il rimborso dei contributi, decadono dal diritto di far valere, sul fondamento dei medesimi, delle pretese rispetto all’assicurazione svizzera.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.