Internationales Recht 0.8 Gesundheit - Arbeit - Soziale Sicherheit 0.83 Soziale Sicherheit
Diritto internazionale 0.8 Sanità - Lavoro - Sicurezza sociale 0.83 Sicurezza sociale

0.831.109.636.1 Abkommen vom 28. März 1958 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und dem Königreich der Niederlande über Sozialversicherung (mit Zusatzprotokoll)

0.831.109.636.1 Convenzione del 28 marzo 1958 tra la Confederazione Svizzera e il Regno dei Paesi Bassi concernente le assicurazioni sociali (con Protocollo add.)

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Art. 1426

5 Aufgehoben durch Art. 28 Abs. 3 des Abk. vom 27. Mai 1970 (SR 0.831.109.636.2).

Art. 13

Quando un assicuratore dell’una delle Parti contraenti sia tenuto a pagare prestazioni a un assicurato, l’assicuratore dell’altra Parte, nel determinare le prestazioni per un nuovo infortunio o per una nuova malattia professionale del medesimo assicurato, tiene conto delle prestazioni accordate da quell’assicuratore, non altrimenti che se esse fossero a suo carico.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.