1 Als Verbindungsstellen im Sinne von Artikel 13, Absatz 1, lit. a, zweiter Satz, des Abkommens werden bestimmt:
2 Die Aufgaben der Verbindungsstellen werden in dieser Vereinbarung bestimmt.
3 Die obersten Verwaltungsbehörden der beiden vertragschliessenden Staaten behalten sich die Bezeichnung anderer Verbindungsstellen vor.
1 Sono designati come uffici di collegamento nel senso dell’articolo 13, primo capoverso, lettera a, seconda frase, della Convenzione:
2 I compiti degli uffici di collegamento sono definiti nel presente Accordo amministrativo.
3 Le supreme autorità amministrative delle due Parti contraenti si riservano il diritto di designare altri uffici di collegamento.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.