(1) Die Regierungen der Vertragsstaaten teilen einander schriftlich den Abschluss der durch Gesetzgebung und Verfassung für das Inkrafttreten dieses Zusatzabkommens vorgeschriebenen Verfahren mit.
(2) Dieses Zusatzabkommen tritt mit Wirkung ab dem Zeitpunkt seiner Unterzeichnung in Kraft, sobald die in Absatz 1 vorgesehenen beiderseitigen Mitteilungen erfolgt sind.
(3) Dieses Zusatzabkommen ist auf Antrag der berechtigten Person auch auf die vor seinem Inkrafttreten angefallenen und bei Inkrafttreten auf einem Freizügigkeitskonto oder in einer Freizügigkeitspolice gutgeschriebenen Austrittsleistungen anwendbar.
(1) Il Governo di ciascuno dei due Stati contraenti notifica all’altro, per scritto, il compimento delle procedure legali e costituzionali richieste per l’entrata in vigore del presente accordo aggiuntivo.
(2) Il presente accordo aggiuntivo entra in vigore con effetto a partire dal momento della sua firma, non appena le notifiche di entrambe le Parti previste al paragrafo (1) sono attuate.
(3) Su richiesta degli aventi diritto, il presente accordo aggiuntivo si applica anche alla prestazioni di uscita acquisite prima della sua entrata in vigore e accreditate su un conto o una polizza di libero passaggio al momento della sua entrata in vigore.
In fede di che, i plenipotenziari hanno firmato il presente accordo aggiuntivo e vi hanno apposto i propri sigilli.
Fatto a Vaduz il 29 novembre 2000 in due originali.
Per la | Per il |
Maria Verena Brombacher Steiner | Michael Ritter |
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