(1) Anträge im Sinne von Artikel 5 Absatz 4 Satz 2 des Abkommens sind innerhalb eines Jahres nach Erhalt der Beitragsverfügung einzureichen, und zwar
(2) Diesem Antrag ist eine Aufstellung der nach der Gesetzgebung des anderen Vertragsstaates für denselben Zeitraum zu entrichtenden Beiträge beizufügen. In begründeten Fällen kann diese Aufstellung später nachgereicht werden.
(3) Die in Absatz 2 erwähnte Aufstellung wird auf Ersuchen des Antragstellers
ausgestellt.
(1) Le domande ai sensi dell’articolo 5 capoverso 4 secondo periodo della Convenzione devono essere presentate entro un anno a contare dalla ricezione della decisione di contribuzione, ossia
(2) La domanda deve essere corredata da un conteggio dei contributi da versare per lo stesso periodo giusta la legislazione dell’altro Stato contraente. Nei casi motivati, il conteggio può essere presentato successivamente.
(3) Il conteggio citato nel capoverso 2 è allestito su richiesta dell’interessato
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