Diese Zusatzvereinbarung bedarf der Ratifikation; die Ratifikationsurkunden werden sobald als möglich in Rom ausgetauscht.
Sie tritt am ersten Tag des zweiten auf den Austausch der Ratifikationsurkunden folgenden Monats in Kraft.
In bezug auf Artikel 11 werden für den Erwerb von Rentenansprüchen indessen auch Versicherungsfälle berücksichtigt, die nach dem 31. Dezember 1976 eingetreten sind; die Renten selbst werden jedoch frühestens vom Inkrafttreten dieser Zusatzvereinbarung an geschuldet.
So geschehen am 2. April 1980 in Bern, in zweifacher Ausfertigung, eine in französischer, eine in italienischer Sprache; beide Fassungen sind in gleicher Weise verbindlich.
Für den | Für die |
A. Schuler | G. Migliuolo |
Il presente Accordo sarà ratificato e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma appena possibile.
Esso entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui gli strumenti di ratifica saranno stati scambiati.
Tuttavia, per quanto riguarda l’articolo 11, sono ugualmente presi in considerazione per l’apertura del diritto alle rendite gli eventi assicurati che si sono realizzati successivamente al 31 dicembre 1976; tali rendite saranno peraltro dovute solamente a partire dall’entrata in vigore del presente Accordo.
Fatto a Berna, il 2 aprile 1980, in due esemplari, uno in italiano e l’altro in francese, i due testi facenti ugualmente fede.
Per il | Per la |
A. Schuler | G. Migliuolo |
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.